Onorevoli Colleghi! - In Italia, come nella gran parte dei Paesi industrializzati, le malattie cardiovascolari rappresentano la prima causa di morte. L'arresto cardiaco, da solo, colpisce una quantità di persone che, a seconda dei diversi studi, è di 20.000-50.000 per anno.
      Questa drammatica evenienza che porta inevitabilmente al decesso, se non trattata tempestivamente, rappresenta, sovente, la prima manifestazione di una patologia del cuore e complica, talora, i primi minuti o le prime ore di un attacco ischemico del miocardio. L'unico intervento terapeutico risolutore è rappresentato, in pratica, dalla defibrillazione elettrica la quale, peraltro, deve essere attuata con grande tempestività (5-6 minuti al massimo) dal momento della perdita di conoscenza, pena la morte, il coma irreversibile o il permanere di gravissimi reliquati neurologici.
      La legge 3 aprile 2001, n. 120, in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici in ambiente extraospedaliero, può rappresentare un elemento utile per superare gli ostacoli legati all'erogazione della defibrillazione. Essa, infatti, consente anche a personale non medico di utilizzare sul territorio questi strumenti, che riconoscono autonomamente l'aritmia responsabile dell'arresto di cuore e possono erogare la scarica elettrica, in caso di tachicardia ventricolare o di fibrillazione ventricolare.

 

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      Il riconoscimento automatico dell'aritmia ha rappresentato l'elemento di svolta per permettere l'affidamento di tali dispositivi anche ad operatori non medici, sollevandoli dalla responsabilità medico-legale della diagnosi aritmologica.
      Leggi analoghe sono patrimonio di numerosi Stati europei e nordamericani nei quali, a seguito della loro introduzione, si è assistito ad un notevole incremento della sopravvivenza immediata all'arresto cardiaco, che può raggiungere anche il 35-40 per cento.
      In considerazione del fatto che la defibrillazione precoce rappresenta il sistema più efficace per garantire le maggiori percentuali di sopravvivenza in caso di arresto cardiocircolatorio secondario a fibrillazione ventricolare e tachicardia ventricolare senza polso, in data 27 febbraio 2003, nell'ambito della Conferenza Stato-regioni, il Ministero della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano hanno approvato il documento recante: «Linee-guida per il rilascio dell'autorizzazione all'utilizzo extraospedaliero dei defibrillatori semiautomatici».
      Il predetto documento, nel rispetto della programmazione sanitaria delle regioni e delle province autonome e di quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, della legge 3 aprile 2001, n. 120, individua i criteri per l'utilizzo del defibrillatore semiautomatico, di seguito elencati:

          a) accertamento della conformità alle norme in vigore, della funzionalità, della manutenzione e revisione periodica del defibrillatore semiautomatico da parte delle strutture che se ne dotano;

          b) possesso, da parte di tutto il personale sanitario non medico, nonché del personale non sanitario, che utilizza il defibrillatore semiautomatico, di idonea formazione validata e sistematicamente verificata;

          c) le regioni e le province autonome, attraverso le aziende sanitarie locali od ospedaliere, sedi di 118 o territorialmente competenti, effettuano la verifica ed il controllo di qualità delle prestazioni, anche mediante l'istituzione di un apposito registro epidemiologico. Il soggetto autorizzato è tenuto a comunicare immediatamente, secondo modalità indicate dalle regioni e dalle province autonome, l'utilizzo del defibrillatore semiautomatico, al fine di garantire la catena della sopravvivenza;

          d) l'autorizzazione all'uso del defibrillatore semiautomatico, in sede extraospedaliera, è nominativa ed ha la durata di dodici mesi. Il rinnovo dell'autorizzazione è accordato, ogni dodici mesi, previa verifica della permanenza dei criteri autorizzativi;

          e) presso le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere è depositato l'elenco dei defibrillatori semiautomatici/automatici con la specifica del modello e della sede ove sono disponibili, nonché l'elenco delle persone che lo possono utilizzare.

      Il riconoscimento da parte del Ministero della salute di una apposita Commissione nazionale per la rianimazione cardio-polmonare imprime una svolta importante per il coordinamento nella ricerca tecnico-scientifica, volta al miglioramento dell'utilizzo, dell'uso, della diffusione e della installazione dei defibrillatori semiautomatici ed automatici esterni (di seguito denominati «DAE»), nonché per la formazione del personale di soccorso sanitario e non sanitario.
      Si ricorda che il corretto utilizzo di tali strumenti è strettamente correlato alla possibilità di determinare una ripresa dell'attività cardiocircolatoria e respiratoria con risparmio di vite umane, nonché con la possibilità di ridurre il numero di pazienti con reliquati neurologici di varia entità che rappresentano un problema sociale di rilevante interesse.
      In alcuni paesi, come negli Stati Uniti e nel Regno Unito, dove la diffusione dei DAE è cresciuta in modo esponenziale, si è potuto accertare che la percentuale di sopravvivenza all'arresto cardiaco è aumentata in modo significativo.
      Poiché con la legge n. 120 del 2001 è notevolmente cresciuto il numero del personale che può effettuare la procedura di

 

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defibrillazione elettrica cardiaca, dopo corso di formazione autorizzato, si impone, come significativo anello della «catena della sopravvivenza», l'obbligo dell'utilizzo del DAE in sede extraospedaliera in postazioni fisse e mobili selezionate, senza tuttavia presumere che questo costituisca la soluzione dell'intera problematica dell'arresto cardiaco.
      Le soddisfacenti risultanze di appositi studi di esperti in materia di rianimazione cardio-polmonare, impegnati quotidianamente nella difficile impresa di salvare vite umane, coadiuvati da medici, infermieri, volontari e «laici» adeguatamente formati, ci hanno spinto alla stesura della presente proposta di legge, il cui obiettivo è quello di migliorare, a distanza di un lustro, con le dovute integrazioni rinvenienti dalle esperienze di questi ultimi anni, la disciplina dettata dalla legge n. 120 del 2001.
 

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